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L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' proclamato eletto il consigliere piu' anziano di eta'.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 28 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art5 · fonte del testo

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