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La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' degli attuali organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali, previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' prorogata sino alla data del 31 ottobre 1965.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1320~art1 · fonte del testo

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