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Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori. Gli elenchi possono esigere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria di commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art5 · fonte del testo

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