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[1]Il Commissariato puo' concedere sussidi per agevolare l'istituzione e il funzionamento dei posti di conforto e di soccorso, esercitati da enti di natura assistenziale, che rivolgano di preferenza le loro cure alle masse migranti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle sedi di lavoro.

[2]I sussidi possono essere concessi anche agli enti pubblici, alle societa' ed ai Privati, che curino direttamente le forme di assistenza materiale e morale dei lavoratori e dei coloni migranti con l'istituzione di ambulatori, di cucine economiche, di scuole per adulti e di dopolavoro.

[3]Il Commissariato puo' accordare anche sussidi alla Croce Rossa Italiana, e ad altre istituzioni, che abbiano per iscopo la lotta contro la malaria, contro il tracoma e l'anchilostomiasi e contro altre gravi malattie di carattere diffusivo e che impiantino stazioni fisse e mobili presso i villaggi e le borgate agricole, presso i baraccamenti e nelle sedi di lavoro.

Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art9 · fonte del testo

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