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Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, curera', per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre di operai migrati siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e dara' agli operai stessi l'assistenza morale, sanitaria ed economica.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
