Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →
[1]Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una Provincia per l'impiego in altra Provincia dovra' essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.
[2]Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facolta' di promuovere presso gli organi competenti a' sensi delle vigenti leggi, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle Provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
