Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →

[1]Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una Provincia per l'impiego in altra Provincia dovra' essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

[2]Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facolta' di promuovere presso gli organi competenti a' sensi delle vigenti leggi, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle Provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art7 · fonte del testo

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