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[1]La mano d'opera occorrente per i lavori di qualsiasi natura, comunque eseguiti a carico o con contributi e sussidi sul bilancio dello Stato, dovra' essere richiesta agli uffici di collocamento, i quali vi provvederanno dandone immediata comunicazione al Commissariato per le migrazioni.
[2]Il Commissariato per le migrazioni, avuta conoscenza della natura e dell'entita' dei lavori da eseguirsi, a suo giudizio insindacabile, potra' disporre che una parte della mano d'opera da impiegare sia tratta da altre Provincie.
[3]I contravventori alle norme contenute nel 1° comma del presente articolo, saranno passibili delle penalita' contemplate nell'art. 14 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
