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Le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed in generale tutti gli uffici ed enti pubblici, che eseguono o per conto dei quali siano eseguiti lavori, debbono segnalare al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, la natura e l'importo delle opere, la loro presumibile durata e il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono trovare impiego.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
