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Il Ministro per le corporazioni e i prefetti del Regno, in base ai dati forniti dai Consigli provinciali delle corporazioni, dalle Cattedre ambulanti di agricoltura, dagli Osservatori di economia agraria, dalle Associazioni sindacali e dagli Uffici di collocamento, trasmettono al Commissariato rapporti mensili con la indicazione della situazione provinciale del lavoro, specificando il numero dei lavoratori disponibili e la possibilita' di assorbimento locale, nonche' il numero delle famiglie coloniche che possono trovare uno stabile collocamento nel territorio della Provincia, e quello delle famiglie disposte a trasferirsi in altre Provincie.

Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art3 · fonte del testo

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