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Le entrate del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna sono costituite:
- a)da un assegno annuo dello Stato di L. 500.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze;
- b)da un contributo da prelevarsi dal fondo speciale delle corporazioni, la cui misura sara' anno per anno fissata dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni;
- c)da un contributo annuo di L. 1.000.000 da parte della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;
- d)dai proventi delle penalita' di cui all'art. 6;
- e)dai proventi di qualsiasi natura che comunque possano ad esso pervenire e per l'accettazione o meno dei quali resta esonerato dall'obbligo di chiedere alcuna autorizzazione.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
