Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →

Le entrate del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna sono costituite:

  • a)da un assegno annuo dello Stato di L. 500.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze;
  • b)da un contributo da prelevarsi dal fondo speciale delle corporazioni, la cui misura sara' anno per anno fissata dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni;
  • c)da un contributo annuo di L. 1.000.000 da parte della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;
  • d)dai proventi delle penalita' di cui all'art. 6;
  • e)dai proventi di qualsiasi natura che comunque possano ad esso pervenire e per l'accettazione o meno dei quali resta esonerato dall'obbligo di chiedere alcuna autorizzazione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art14 · fonte del testo

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