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Alle famiglie coloniche che a decorrere dal 28 Ottobre 1927 si siano trasferite o si trosferiranno in modo permanente in zone di colonizzazione, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potra' concedere, con le modalita' stabilite nel regolamento, un premio di colonizzazione nella misura non eccedente le L. 6000, da corrispondersi in quattro rate annuali eguali dopo il primo anno di accertata permanenza della famiglia nella zona di colonizzazione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art13 · fonte del testo

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