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Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potra' provvedere di accordo con il Ministero delle colonie, ad agevolare le correnti migratorie verso le Colonie italiane per l'opera di colonizzazione di esse, e, d'accordo con il Ministero degli affari esteri, l'avviamento di operai all'estero per lavori di carattere temporaneo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
