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[1]Per agevolare le migrazioni temporanee di lavoratori da occupare in opere pubbliche in esecuzione diretta, riconosciute urgenti e necessarie, puo' essere compresa nella spesa complessiva dei progetti di grandi opere una quota destinata per gli alloggiamenti degli operai.

[2]Su tale quota - che deve risultare ben chiara e distinta dalle altre voci - possono essere fatte anticipazioni alle imprese, che assumono la esecuzione dei lavori.

[3]Tale disposizione e' applicabile anche alle opere concesse o sussidiate.

[4]In questo caso, non appena sorga la necessita' della relativa spesa, l'ente concessionario o sussidiato dovra' presentare subito all'Amministrazione interessata apposito preventivo per l'approvazione.

[5]Agli effetti della corrispondente liquidazione, la spesa stessa dovra' poi essere comprovata mediante titoli giustificativi.

[6]Il rimborso sara' autorizzato contemporaneamente alle liquidazioni periodiche dei lavori e con l'approvazione del collaudo finale.

Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art11 · fonte del testo

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