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[1]I lavoratori migranti da zone colpite da malattie di carattere diffusivo possono essere assoggettati a visita medica prima dell'arruolamento e sottoposti a controllo medico dorante i viaggi e nella zona d'impiego, e, se riscontrati affetti da malattie gravi e contagiose, essere rinviati ai luoghi di origine.
[2]Il Commissariato d'accordo con il Ministero dell'interno, puo' imporre, in determinati casi, l'adozione della tessera sanitaria.
Testo in vigore dal 27 aprile 1931 al 19 febbraio 1961
