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[1]Le norme di cui alla presente legge non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli Istituti di istruzione media oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento della musica e canto nelle scuole medie, purche' esercitino la loro attivita' entro limiti del rispettivo insegnamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Francisci - Jung - Ercole
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 18 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
