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[1]Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge, esercitino lodevolmente la professione di maestro di canto e non si trovino nelle condizioni prevedute negli articoli 1 e 2, non possono continuare l'esercizio della professione qualora non ottengano giudizio di idoneita' da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se, ritenuto necessario dalla stessa Commissione, in seguito ad esami.
[2]Le norme relative alla presentazione delle domande e il termine relativo, che avra' carattere perentorio, nonche' quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della Commissione, saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.
Testo in vigore dal 18 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
