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Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto dell'articolo successivo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
