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I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, alla competente Sezione di tesoreria statale, nei modi stabiliti dallo articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069. Se il contravventore non addiviene immediatamente all'oblazione, deve essere redatto un verbale sommario, del quale deve essere consegnata copia al contravventore. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, la copia del verbale sara' notificata, in forma amministrativa o a mezzo della posta, entro 30 giorni. Trascorsi 15 giorni dalla notifica viene presentato rapporto al pretore.

Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;660~art5 · fonte del testo

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