Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 170/2001

    Illegittimità dichiarata
    31 maggio 2001

    Una corretta interpretazione della legge n. 441 del 1998, vale ad escludere la fondatezza della censura rivolta dalla Provincia di Trento all'art. 12; in quanto, anche in conformità con il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti autonomi, detta disposizione deve essere letta nel senso che gli organi della Amministrazione centrale, nello svolgere anche a livello locale l'opera di divulgazione dei contenuti della legge n. 441 del 1998, non debba trascurare, tenendone anzi espressamente conto, le competenze locali in materia. Non è, quindi, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

    Art. 1 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura · Art. 4 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura · Art. 12 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura · Art. 3 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art12 · fonte del testo

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