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A decorrere dal 1 gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, e' elevato all'85 per cento. Il Ministero delle finanze puo', in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.

Testo in vigore dal 17 marzo 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;143~art3 · fonte del testo

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