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Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sara' stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974. I tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 31 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-08-17;397~art1 · fonte del testo

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