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[1]L'Ente per la zona industriale di Roma provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione e alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare, ai sensi del capo terzo della legge 25 giugno 1865, n. 2359, indicando il prezzo offerto.

[2]Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta dell'Ente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma e sue successive modificazioni.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art8 · fonte del testo

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