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[1]Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regio decreto che ne approva lo statuto, l'Ente per la zona industriale di Roma, d'intesa con il Governatorato di Roma, compilera' il piano generale ed i piani particolareggiati delle opere pubbliche riguardanti la zona industriale, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per le comunicazioni e per le corporazioni.

[2]Le opere relative ai servizi pubblici di competenza del Governatorato, una volta eseguite dall'Ente e collaudate dagli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, saranno trasferite in proprieta' del Governatorato.

[3]Il Ministero dei lavori pubblici approvera' nei modi di legge i progetti esecutivi delle opere stesse.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art5 · fonte del testo

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