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[1]I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto puo' occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Roma, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

[2]Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali gia' esistenti nella zona anzidetta.

[3]Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, e le introduzioni nel Regno, di cui ai comma precedenti, saranno disciplinate secondo le norme che regolano le importazioni dall'estero.

[4]Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 23 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art10 · fonte del testo

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