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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalita' giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1987 al 1 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;40~art1 · fonte del testo

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