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[1]Limitatamente agli immobili ricadenti nell'Agro Pontino e di Piscinara, il Sottosegretario per la bonifica integrale puo' autorizzare la vendita parziale dei fondi di cui all'art. 1, quando sia necessario e conveniente investire il prezzo ricavato nella trasformazione della parte residua.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 marzo 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Acerbo - Mosconi Bottai - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 maggio 1931 al 22 dicembre 2008
