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[1]Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse e' riservata al Sottosegretario per la bonifica integrale l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, frazioni di Comuni, Universita', ed altre Associazioni agrarie comunque denominate, in deroga anche alla disposizione dell'art. 3, n. 5, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia.
[2]Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i piani di massima approvati precedentemente alla pubblicazione della presente legge, di provvedere alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unita' fondiarie ai fini dell'art. 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766, e di compilare ad opere compiute il piano di ripartizione, che verra' trasmesso ai commissari regionali per i successivi provvedimenti di loro competenza.
Testo in vigore dal 1 maggio 1931 al 22 dicembre 2008
