Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.
[2]Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.
Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004
