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[1]Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.

[2]Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.

Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art9 · fonte del testo

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