Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente piu' tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.
[2]In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
