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[1]Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore e' tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi, salvo sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli Studi.
[2]Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampa e l'alle proprie officine.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
