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[1]In deroga al disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ai primi esami per l'idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, da bandirsi successivamente alla emanazione della presente legge, potranno partecipare coloro che alla data della sua pubblicazione abbiano esplicato da almeno cinque anni, presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, mansioni di concetto specificatamente indicate dall'esattore o dal ricevitore, purche' siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore. L'esplicazione delle suddette mansioni dovra' risultare da apposito certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 424)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 424)).
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 febbraio 1941-XIX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI REVEL - PUTZOLU
[8]Visto:
[9](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[10]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 8 agosto 1945 al 16 dicembre 2009
