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[1]Le norme di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931-IX, n. 210, e al R. decreto-legge 7 agosto 1931-IX, n. 1113, circa la prestazione delle cauzioni mediante polizze fideiussorie ed agevolazioni in materia di cauzioni sono applicabili anche nei conferimenti di esattorie e di ricevitorie provinciali per il decennio 1943-1952.
[2]Le agevolazioni vigenti in materia di cauzione sono altresi' estese, nei conferimenti suddetti, a tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico e alle Banche di interesse nazionale.
Testo in vigore dal 29 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
