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Le norme di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle conferme dei ricevitori provinciali. Il provvedimento e' emesso dal Ministero delle finanze, sentito il parere del prefetto, dell'Intendente di finanza, dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e della Provincia.
Testo in vigore dal 29 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
