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Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'art. 4, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare. Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o piu', alla pena dell'ammenda puo' essere sostituita quella dell'arresto, da un mese ad un anno. Chiunque non provvede alle denunce disposte dallo ultimo comma dell'art. 4 e' punito con l'ammenda, da lire 20.000 a lire 100.000. Chiunque, diffidato dall'azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, omette di restituire all'azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art8 · fonte del testo

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