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[1]La domanda deve essere pubblicata per estratto sul bollettino dell'ufficio della Proprieta' letteraria, scientifica ed artistica del Ministero della cultura popolare.
[2]Avviso della presentazione della domanda di permesso deve essere dato a coloro che nella domanda sono indicati come esercenti in Italia i diritti medesimi.
[3]Il presidente provvede agli atti di iscrizione e di inchiesta ed in particolare alle perizie che stimi necessarie.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
