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[1]Le domande intese ad ottenere i permessi previsti negli articoli 1 e 4 devono essere dirette al Ministro per la cultura popolare e presentate alla Segreteria della commissione.

[2]Esse sono redatte in doppio originale.

[3]Devono contenere i motivi che giustificano la domanda stessa ed indicare la durata e le altre eventuali modalita' dei permessi richiesti, nonche' l'indicazione di ogni elemento atto a individuare l'opera, in ispecie il nome dell'autore, il titolo ed il genere dell'opera. Devono indicare inoltre quali siano i titolari di tali diritti e le persone o ditte che, a conoscenza del richiedente, esercitano in Italia i diritti medesimi.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1473~art8 · fonte del testo

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