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[1]Indipendentemente da quanto e' stabilito dagli articoli, che precedono, possono essere concessi permessi, per la pubblica esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brani di composizioni, con o senza parole, allorche' si tratti di opere di autori italiani o di autori stranieri non nemici, i cui diritti appartengono nella loro totalita' o in parte a sudditi di nazionalita' nemica.
[2]Tale facolta' e' esercitata dall'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).
[3]Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della Commissione prevista dall'articolo che segue, stabilisce le modalita' per l'esercizio di detta facolta' e fissa il compenso dovuto all'E.I.D.A. per il servizio di concessione dei permessi e per quello di incasso e di ripartizione dei diritti suddetti, tenute presenti le disposizioni della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
