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[1]I permessi indicati agli articoli 1 e 4 possono essere a titolo di utilizzazione esclusiva e senza esclusivita'.
[2]Il Ministro per la cultura popolare stabilisce la durata, le somme da corrispondere ed ogni altra condizione relativa all'uso del permesso.
[3]Le somme da corrispondere per la concessione dei diritti di autore, contemplati agli articoli 1 e 2 dovranno farsi depositare ai sensi delle leggi 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.
[4]Per i diritti di cui all'art. 4, appartenenti in parte a sudditi di nazionalita' nemica, il deposito di cui sopra dovra' essere limitato alla quota afferente alla parte di spettanza di detti sudditi.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
