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Il permesso di utilizzazione puo' essere concesso anche se i diritti di cui si tratta appartengono in parte a sudditi di nazionalita' non nemica ovvero se, appartenendo totalmente a sudditi di nazionalita' non nemica, siano stati loro trasferiti in circostanze che possano far presumere che il trasferimento sia avvenuto per sottrarre i diritti stessi ai provvedimenti indicati nell'art. 1.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
