Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono salvi i diritti dei cessionari che non siano sudditi di nazionalita' nemica, sempreche' essi abbiano acquistato i diritti anteriormente alla data di applicazione della legge di guerra.
[2]Tuttavia, il Ministro per la cultura popolare puo' concedere permessi di utilizzazione non esclusivi, nonostante l'esistenza dei diritti dei cessionari qualora gli interessi nazionali lo richiedano.
[3]I cessionari indicati nel primo comma, quando le condizioni alle quali la cessione e' subordinata siano tali da non consentire l'utilizzazione del diritto in modo corrispondente all'interesse nazionale, possono richiedere un permesso di utilizzazione, a termini delle disposizioni dell'art. 1.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
