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[1]Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei beni dei sudditi di nazionalita' nemica, contenute nella legge di guerra e nelle altre leggi emanate in relazione allo stato di guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 novembre 1941-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - PAVOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
