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[1]I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, sono sostituiti dal seguente:
[2]«La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di 400.000.000, erogabili entro otto anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessita' per importi non superiori, in ogni caso, a L. 100.000.000 in un unico esercizio finanziario».
Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 22 dicembre 2008
