Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge. Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a novanta giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente. Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le regioni provvedono, altresi', in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonche' i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa. Le regioni provvedono altresi' a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonche' le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione. Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione la quale ne accerta la esecuzione.

Testo vigente dal 16 agosto 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-04;440~art4 · fonte del testo

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