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Miscellanea
Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate
Legge 4 agosto 1978, n. 440
- Aggiornato al
- 16 agosto 1978
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano…
- Art. 2Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili…
- Art. 3Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di…
- Art. 4Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che…
- Art. 5Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla…
- Art. 6Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o…
- Art. 7Sono esclusi dalla applicazione della presente legge: a) le terre la cui messa a coltura…
- Art. 8Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprieta' di lavoratori emigrati in…
- Art. 9Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani…
- Art. 10Qualora le terre siano oggetto di nuda proprieta', di usufrutto o di altri diritti reali…
