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[1]Le indennita' di rafferma triennale con premio, previste dall'art. 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, sono pagabili al termine di ciascuna rafferma.

[2]Nei riguardi dei sottufficiali e graduati di truppa, che abbiano gia' maturato il diritto a tale indennita' o trentaseiesimi di essa, verra' fatto luogo alla liquidazione dei relativi crediti.

Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1549~art8 · fonte del testo

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