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[1]Le indennita' di rafferma triennale con premio, previste dall'art. 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, sono pagabili al termine di ciascuna rafferma.
[2]Nei riguardi dei sottufficiali e graduati di truppa, che abbiano gia' maturato il diritto a tale indennita' o trentaseiesimi di essa, verra' fatto luogo alla liquidazione dei relativi crediti.
Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 9 ottobre 2010
