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[1]I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di prime parti, indicati nell'allegato 1 alla presente legge, possono raggiungere il grado di sergente maggiore.
[2]I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di seconde parti, di cui all'allegato 1 alla presente legge, possono essere promossi fino al grado di sergente sempreche' abbiano almeno due anni di servizio effettivo, di cui 6 mesi prestati col grado di caporal maggiore. Per coprire la vacanza nel posto di sergente maggiore di seconde parti e', pero', promovibile il sergente di seconde parti piu' anziano.
Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 9 ottobre 2010
