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[1]Le strade statali di cui all'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, sono divise in tronchi, ed ogni tronco in cantoni. La determinazione dei tronchi e dei cantoni e' fatta dalla Direzione generale della A.A.S.S. secondo le esigenze del servizio.
[2]Ogni tronco e' affidato normalmente ad un capo cantoniere ed ogni cantone ad un cantoniere scelto o ad un cantoniere; tuttavia, in relazione alle esigenze del servizio, ed alle disponibilita' del personale, potranno anche i tronchi essere affidati a cantonieri scelti ed i cantoni ad allievi cantonieri.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
