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[1]Alle Aziende rigeneratrici che non ottemperino agli obblighi di cui al precedente art. 5 puo', con deliberazione del Ministro per le corporazioni, essere revocata l'autorizzazione a rigenerare.
[2]Il Ministro per le corporazioni potra' dispensare dagli obblighi di cui all'art. 1 ed all'art. 5, quando risulti accertato che la rigenerazione degli oli usati, per comprovati motivi, non sia tecnicamente possibile, tranne che tale impossibilita' derivi da negligenza o mancata osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 2.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950
