Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950. Leggi il testo vigente →
Le Aziende rigeneratrici sono tenute a provvedere alla rigenerazione degli oli usati in modo che gli oli rigenerati risultanti siano commerciabili e possiedano caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite dalle norme sugli oli minerali, in rapporto ai vari usi, approvate dalle Amministrazioni competenti.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950
