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[1]Con provvedimento del Ministro per le corporazioni, possono essere esonerati dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione l'olio usato quegli Enti ed Aziende che dimostrino di poter destinare l'olio stesso ad altro utile impiego nell'interno della stessa azienda, ovvero di provvedere, a mezzo di impianti tecnicamente idonei eserciti da essi stessi o da organismi sociali o consorziali a cui essi partecipino, alla rigenerazione degli oli esausti provenienti dalle lavorazioni dei loro stabilimenti.

[2]Le Amministrazioni civili e militari dello Stato hanno facolta' di provvedere per proprio conto alla rigenerazione degli oli lubrificanti ed isolanti di loro impiego.

[3]Nei casi previsti dai precedenti commi gli oli rigenerati, non potranno essere messi in commercio o venduti comunque a terzi, ma soltanto adoperati dall'azienda proprietaria.

Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-29;671~art4 · fonte del testo

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